L'esposizione a temperature elevate ha effetti diretti sulla salute dei lavoratori e sulla loro sicurezza, provocando maggiori possibilità di sviluppare disturbi associati al caldo, soprattutto se si svolge un'attività fisica intensa all'aperto, ma anche per chi lavora in edifici scarsamente climatizzati e risente quindi degli effetti dello stress termico.
Per questo, riconoscere i primi sintomi come irritabilità, debolezza, crampi muscolari o vertigini e prendere tempestivamente le contromisure è fondamentale.
In Umbria, a fronte di temperature già elevate, la Presidente della Regione ha emanato l’Ordinanza n.1 del 13 giugno 2025, che dispone, fino al 31 agosto, il divieto di lavoro all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sito www.worklimate.it segnala livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Il divieto riguarda tutti i cantieri edili, agricoli e florovivaistici, salvo gli interventi pubblici essenziali, per i quali resta comunque l’obbligo di adottare misure di sicurezza specifiche.
La Fillea Cgil ha predisposto anche quest'anno materiale informativo rivolto a lavoratrici e lavoratori per fornire indicazioni chiare su prevenzione, sintomi da stress termico e comportamenti da adottare in caso di pericolo. Tra le misure fondamentali: programmazione del lavoro nelle ore più fresche, pause frequenti, accesso all’acqua, abbigliamento traspirante, formazione adeguata e segnalazione di situazioni a rischio.
Le imprese, inoltre, possono richiedere all'Inps il riconoscimento della CIGO in presenza di temperature che superano i 35° o percepite come tali, permettendo così di proteggere la salute e la vita dei lavoratori nei cantieri, nelle cave, nelle fabbriche.
Lavorare in sicurezza è un diritto e una responsabilità. Informare, segnalare e denunciare è ciò che possiamo fare, per questo in caso di mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza, invitiamo i lavoratori a contattare gli RLS/RLST e la Fillea Cgil Umbria e sollecitiamo le imprese ad applicare senza deroghe quanto previsto dalla normativa e dall’ordinanza regionale.