Dal 1 marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la domanda non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'INPS continuerà ad erogare d'ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n.230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
L' erogazione del beneficio entra in vigore nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti siano rispettati.
Nel caso di variazioni della domanda di Assegno unico e universale (nascita di figli, variazioni della dichiarazione relative alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne(18-21 anni), eventuale separazione o coniugio dei genitori,etc...), sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva unica DSU aggiornata.
Per i nuovi beneficiari che intendono ottenere il riconoscimento a partire dall'annualità che decorre dal 1 marzo 2023, sarà possibile inoltrare la domanda attraverso i seguenti canali:
prendendo appuntamento in una sede CGIL, INCA o CAAF del territorio, dove sarà inoltre possibile già da gennaio elaborare l'ISEE 2023.
CLICCA QUI PER I DOCUMENTI ISEE 2023
dal sito INPS, muniti di SPID, Carta d'Identità digitale o CNS
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